Obbligo di astensione per il Pm in caso di conflitto di interessi

Pubblicato il 06 dicembre 2012 L’articolo 323 del Codice penale sancisce un dovere generale di astensione in tutte le ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto di interessi. “Si salvaguarda per questa via il principio di imparzialità a cui deve ispirarsi non solo, come è ovvio, l’attività dei magistrati ma anche, a norma dell’articolo 97 Costituzione, quella svolta dai pubblici ufficiali”.

Ed il conflitto può essere configurabile allorché l’interesse, anche solo potenziale, abbia carattere di attualità e di oggettiva, concreta rilevabilità e non sia, quindi, puramente congetturale o remoto; valutazione, quest’ultima, di competenza del giudice di merito.

Detta disposizione deve essere tenuta presente nella lettura dell’articolo 52 del Codice di procedura penale e porta ad affermare la sussistenza di un obbligo del pubblico ministero di astenersi allorquando la sua attività, doverosamente imparziale, possa essere infirmata da un interesse personale o familiare.

E’ quanto sancito dai giudici delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza 21853 del 5 dicembre 2012.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy