Obbligo di comunicare le perdite da liquidazione

Pubblicato il 06 novembre 2008 Nell’esaminare il caso relativo ad un’acquisizione, da parte di una società di capitali, dell’intero capitale sociale di una Snc, la quale, a seguito dello spirare del termine semestrale per la ricostruzione della pluralità dei soci, si scioglie ed assegna alla controllante la propria azienda commerciale, il Fisco rilascia la risoluzione n. 420/E/2008. Con il documento di prassi in oggetto si affrontano i vari aspetti connessi con l’atto di assegnazione dell’azienda. In primo luogo, l’agenzia delle Entrate ritiene che l’assegnazione genera, per la Snc, una plusvalenza da calcolare sulla base del valore normale dell’azienda trasferita e che dovrà essere tassata in capo all’unico socio, in virtù delle regole della trasparenza. Il socio, a sua volta, potrà incrementare il costo fiscale delle quote possedute, per un importo pari al reddito che gli viene imputato. I beni ricevuti dalla controllante saranno da essa presi in carico ad un costo fiscale pari al loro valore normale, e su quest’ultimo verrà calcolata la plusvalenza da assegnazione. Nel caso in cui si realizzi una minusvalenza sulle quote della Snc, a seguito della liquidazione di quest’ultima, l’Agenzia precisa che se si tratta di componente di reddito deducibile (mancano i requisiti per la Pex), la società istante dovrà, per legittimare tale deduzione, e sempre che essa sia superiore a 5 milioni di euro, applicare le regole del Dl 209/02. Cioè, va presentata un’apposita comunicazione al Fisco da parte del contribuente che a seguito di cessioni di partecipazioni realizzano minusvalenze oltre cinque milioni.
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