Obbligo di controllo preventivo del chirurgo sull’operato dell’anestesista

Pubblicato il 04 settembre 2012 Il chirurgo a capo della equipe medica risponde di omicidio colposo, a titolo di concorso, nel caso in cui lo stesso non intervenga per ovviare all’errore posto in essere dal medico anestesista nella fase della preparazione del paziente all’intervento.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 33615 del 3 settembre 2012 e con cui è stata confermata la responsabilità penale di un primario per non aver verificato che l’anestesista, prima dell’operazione, avesse o meno applicato al paziente il sondino-naso gastrico, necessario nei casi di occlusione intestinale. Sondino la cui assenza, nella specie, si era rivelata fatale. 
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