Obbligo di fruizione delle ferie arretrate entro la fine di giugno

Pubblicato il 05 giugno 2023

Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, all’articolo 10 prevede che il prestatore di lavoro subordinato ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, da godere per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

La mancata fruizione delle ferie arretrate produce i seguenti effetti negativi:

Il 30 giugno 2023 scade il termine fissato dalla legge per far fruire ai dipendenti le ferie maturate nell’anno 2021.

Regole di fruizione delle ferie

Annualmente il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane (c.d. minimo legale), salvo disposizioni migliorative previste dalla contrattazione collettiva.

Le ferie devono essere fruite dal lavoratore nel seguente modo:

Nei casi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane per cause imputabili al lavoratore (maternità, infortunio, malattia o cassa integrazione) il datore di lavoro non sarà ritenuto responsabile della mancata fruizione.

Blocco del DURC e agevolazioni contributive

Il mancato godimento del predetto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore dipendente, blocca il rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell’impresa (DURC).

Altresì, preclude l'accesso alle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui l'impresa deve rispettare gli altri obblighi di legge.

Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni previste dall’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 18-bis, del medesimo riferimento normativo, come rideterminate con le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, comma 445, legge 30 dicembre 2018, n. 145:

Contribuzione sulle ferie residue non godute

La scadenza del termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione ovvero il diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, produce la diretta conseguenza di far sorgere, nel medesimo termine legale o contrattuale, l’onere contributivo sulle ferie residue non godute.

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