Obbligo di vaccinazione. Per gli inadempienti pagamento a luglio

Pubblicato il 31 gennaio 2023

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha raccolto quanto contenuto negli emendamenti al DL n. 162/2022, convertito, che ha disposto la proroga dei termini per pagare le sanzioni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale pari a 100 euro alla fine di giugno del 2023.

Si ricorda che il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito, ha previsto l’obbligo di vaccinazione per il virus SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni e per gli operatori sanitari e scolastici.

Per chi non risulta in regola con tali obblighi vaccinali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Il soggetto inadempiente riceve una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” dall’agente della riscossione per conto del Ministero della Salute: se il destinatario non dimostra il possesso di una certificazione di differimento o esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, l’AdER notifica un avviso di addebito contenente la sanzione amministrativa, da pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

Come anticipato, è intervenuto, poi, il Dl n. 162/2022 che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione in parola. La norma ha effetto dal 31 dicembre 2022.

Ciò è stato recepito anche dal sito dell’AdER che, nella pagina dedicato al procedimento sanzionatorio, risponde alla domanda di un cittadino che fa presente di aver ricevuto prima del 31 dicembre 2022 un avviso di addebito.

Si afferma, dunque, che termini di pagamento relativi alla violazione suddetta sono sospesi e che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023.

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