Obbligo PEC rimandato all'anno nuovo

Pubblicato il 26 novembre 2011 Una circolare del Ministero dello Sviluppo economico, la numero 0224402, del 25 novembre 2011, fa slittare l'obbligo - per le società di capitali e di persone, per le società semplici, per le società cooperative, per le società in liquidazione (non quelle in fallimento) e, infine, per le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie - d'iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (in acronimo, PEC).

Invita perciò le Camere di commercio a non applicare la sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro, sino alla fine dell’anno in corso, alle società che regolarizzano la posizione dopo la prevista scadenza del 29 novembre.

La ragione della scelta sta nelle difficoltà riscontrate dai gestori di posta elettronica a fornire gli indirizzi e, chiaramente, nella riscontrata circostanza che al 24 novembre solo metà delle società obbligate avevano effettuato la comunicazione.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy