Nella gara d’appalto, il mancato rispetto della previsione, di cui al bando, circa il limite dimensionale di confezione dell’offerta tecnica - non assistita da alcuna specifica sanzione – non può comportare l’estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, pena, in caso contrario, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
E’ questo il principio enunciato dal Tar per la Campania, Sezione terza, respingendo il ricorso di una società concorrente in una procedura per l’affidamento del “servizio di informazione e prenotazione, tramite call center, email, ed infopoint del sistema integrato Campania”. La ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte della Commissione, della prescrizione di cui al disciplinare di gara, laddove si imponeva a tutti i concorrenti di redigere l’offerta tecnica non superando le 10 pagine. Riteneva pertanto illegittima l’aggiudicazione disposta a favore della società controinteressata, come conseguenza della illegittima valutazione, da parte della stazione appaltante, delle parti dell’offerta tecnica descritte nelle pagine eccendenti le 10 consentite.
La censura è stata tuttavia respinta dal Tar – con sentenza n. 5014 del 25 ottobre 2017 – secondo cui, in aderenza con la ormai concorde giurisprudenza amministrativa, in caso di mancata previsione espressa di esclusione nel bando, l’eccedenza del numero di pagine non si considera una inosservanza essenziale della lex specialis. Ciò, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare d’appalto, che vieta di estromettere l’offerta solo perché presentata con un numero di pagine differente da quello previsto nel bando (o con modalità e formato differenti).
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