OIC. Bilanci, passaggio ai principi contabili nazionali

Pubblicato il 26 marzo 2020

Pubblicata, il 25 marzo 2020, dall’Organismo Italiano di contabilità la versione definitiva del principio contabile OIC 33 “Passaggio ai principi contabili nazionali”.

Il nuovo principio è dedicato a tutti quei soggetti che hanno già applicato oppure che vogliono applicare per la prima volta le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali, dopo aver redatto il bilancio sulla base di altre regole contabili internazionali (IAS/IFRS ed altre).

Il principio OIC 33 si applica sia al bilancio d’esercizio che al bilancio consolidato, con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2020 o da data successiva; tuttavia, è possibile anche una applicazione retroattiva già al 1° gennaio 2019.

OIC. Ritorno ai principi contabili nazionali con applicazione retroattiva

Da un punto di vista pratico, il documento fornisce le regole per disciplinare il ritorno ai principi civilistici per quelle società che in passato hanno già applicato i principi contabili nazionali, ma anche per quelle che li applicano per la prima volta, essendo state finora solo Ias adopter.

Nella fase di transizione ai principi OIC, queste società non applicano le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili.

L’Organismo italiano di contabilità, quindi, indica come redigere il primo bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali, ponendo l’attenzione sul principio di retroattività.

Infatti, è disposto che la società applichi retroattivamente i principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Due, infatti, sono i concetti rilevanti che vengono sottolineati nel nuovo principio contabile: la data di transizione e l’applicazione retroattiva.

La “data di transizione” indica la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Dunque, se il primo bilancio si riferisce al 31 dicembre T, la data di transizione è il 1° gennaio dell’esercizio T-1.

Ciò vuol dire che si deve effettuare la riclassificazione di attività, passività e voci di patrimonio netto alla “data di transizione” (T-1): sono considerate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi OIC, mentre le attività e le passività che non soddisfano tali criteri devono essere eliminate.

In generale, quindi, la società è tenuta ad applicare i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione, cioè dalla data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Dall’altra parte, vige il principio dell'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, che si applica ogni volta che sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio contabile.

In queste circostanze, il nuovo principio contabile nazionale si applica anche agli eventi e operazioni che sono avvenuti in esercizi precedenti a quello del cambiamento, come se fosse stato sempre adottato.

Il principio retroattivo non si attua ogni qualvolta la sua applicazione risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti siano irrilevanti.

Nell’Appendice A del principio contabile OIC 33 si riportano tutte le eccezioni per le quali non è possibile applicare la regola della retroattività. Nell’Appendice B, invece, si riportano a titolo esemplificativo dei casi pratici.

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