OIC: emendamenti 2025 ai principi contabili nazionali

Pubblicato il 10 dicembre 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato, nel mese di ottobre 2025, gli emendamenti ai principi contabili nazionali, successivamente richiamati dal comunicato dell’8 dicembre 2025. Le modifiche hanno lo scopo di migliorare la coerenza applicativa, allineare la normativa alla prassi operativa e fornire indicazioni puntuali su operazioni che avevano generato dubbi interpretativi.

L’intervento coinvolge i principi:

NOTA BENE: Si applicano ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, con la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.

Acquisti con opzione o obbligo di rivendita: modifiche a OIC 13, OIC 16 e OIC 24

Disciplina introdotta in OIC 13 (Rimanenze)

Il documento OIC di ottobre 2025 introduce due nuovi paragrafi, 19A e 19B, che regolano gli acquisti di beni accompagnati da un’opzione di rivendita con prezzo predeterminato, esercitabile dall’acquirente o dal venditore.

Sulla base del principio del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, il bene può essere iscritto tra le attività dell’acquirente solo quando la società è ragionevolmente certa che l’opzione non sarà esercitata (par. 19A, OIC 13) .

Se tale certezza non sussiste, il trattamento contabile varia a seconda del rapporto tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita (par. 19B, OIC 13).

  1. Prezzo di acquisto inferiore al prezzo di rivendita:
    • l’operazione è considerata di natura finanziaria;
    • l’impresa iscrive un credito finanziario pari all’esborso iniziale e rileva proventi finanziari per competenza.
  2. Prezzo di acquisto superiore al prezzo di rivendita:
    • l’impresa iscrive un credito pari al prezzo di rivendita;
    • la differenza positiva tra prezzo pagato e prezzo di rivendita è rilevata come risconto attivo, da rilasciare lungo la durata dell’operazione.

L’emendamento specifica inoltre le modalità di prima applicazione: gli effetti possono essere rilevati retroattivamente o prospetticamente ai sensi dell’OIC 29 (par. 70C, OIC 13).

La motivazione dell’intervento richiama l’allineamento con i criteri previsti da OIC 34 in materia di ricavi e trasferimento dei rischi (par. motivazionale 13, OIC 13).

Applicazione ai beni materiali (OIC 16)

L’OIC recepisce la disciplina introdotta in OIC 13 estendendola alle immobilizzazioni materiali tramite il nuovo paragrafo 34A, che rinvia espressamente ai paragrafi 19A e 19B dell’OIC 13 (par. 34A, OIC 16).

Applicazione ai beni immateriali (OIC 24)

Analogamente a quanto previsto per rimanenze e immobilizzazioni materiali, il nuovo paragrafo 53A dell’OIC 24 stabilisce che anche gli acquisti di beni immateriali con opzione o obbligo di rivendita seguono i criteri introdotti in OIC 13 (par. 53A, OIC 24).

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: criterio basato sui ricavi (OIC 24)

Il paragrafo 63 dell’OIC 24 è stato modificato per chiarire i limiti entro cui i ricavi possono essere utilizzati come criterio di determinazione della quota di ammortamento (par. 63, OIC 24).

Il principio conferma il divieto generale di correlare le quote di ammortamento ai ricavi dell’impresa, salvo due condizioni simultanee:

  1. l’impresa utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti;
  2. è dimostrabile che i ricavi rappresentano un’adeguata approssimazione dello sfruttamento economico dell’attività.

La motivazione dell’emendamento (par. motivazionale 22, OIC 24) richiama in particolare operazioni relative alla concessione di diritti su opere audiovisive, in cui la concentrazione dei ricavi nei primi anni produceva un disallineamento tra ricavi e ammortamento, con il rischio di dover effettuare svalutazioni ai sensi dell’OIC 9.

Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta: nuova disciplina in OIC 25

Il nuovo paragrafo 65A dell’OIC 25 introduce la disciplina contabile dell’imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento del valore fiscale delle riserve in sospensione d’imposta (par. 65A, OIC 25) .

Secondo l’emendamento:

La motivazione (par. motivazionale 13, OIC 25) evidenzia l’allineamento con:

Attualizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino: modifiche a OIC 16 e OIC 31

Gli emendamenti chiariscono la classificazione nel conto economico degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei fondi, con particolare riferimento:

Il nuovo criterio prevede che tali effetti, se rilevanti, debbano essere iscritti nella voce C.17-ter “Effetti di attualizzazione dei fondi oneri” (par. 19 e 19A, OIC 31; par. 40A, OIC 16)

Il paragrafo 40A dell’OIC 16 è stato modificato per allineare la disciplina dell’attualizzazione dei costi di smantellamento e ripristino alla nuova formulazione dell’OIC 31, specificando che gli aggiornamenti di stima sono imputati a conto economico nella voce 17-ter.

Le motivazioni dell’OIC (par. motivazionale 13, OIC 31) richiamano l’esigenza di distinguere tali effetti:

Entrata in vigore

Per tutti i principi emendati, è prevista un’unica regola generale:

Tutti i principi prevedono la possibilità di applicazione retroattiva o prospettica ai sensi dell’OIC 29.

Conclusioni

Gli emendamenti dell’OIC rappresentano un intervento di riallineamento sistematico della normativa contabile nazionale, con particolare attenzione alla corretta rappresentazione:

Le imprese sono chiamate a valutare con anticipo gli impatti di applicazione, soprattutto per contratti complessi e operazioni che comportano rilevanti effetti finanziari o patrimoniali.

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