Ok al mandato d'arresto sulla base di accordi bilaterali

Pubblicato il 30 dicembre 2010 La Corte di cassazione, con sentenza n. 45524 depositata lo scorso 27 dicembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo nei cui confronti la Corte d'appello di Venezia, a seguito di una richiesta di mandato di arresto europeo, aveva disposto la consegna alle autorità giudiziarie tedesche al fine del suo perseguimento penale per contrabbando organizzato di esseri umani.

L'uomo aveva impugnato la detta decisione denunciando che per gli episodi oggetto del mandato, essendo stati commessi in parte in Italia, doveva essere applicato il divieto di consegna previsto dall’articolo 18, comma primo, lettera p), della Legge n. 69/2005.

Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno ricordato come, in tema di mandato di arresto europeo, quando, come nella specie, la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera sia relativa a fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa richiamata va coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’articolo 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ai sensi della quale “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”.
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