Ok al perfezionamento del ravvedimento se è inequivoca la volontà del contribuente

Pubblicato il 23 aprile 2012 Con la sentenza n. 8/01/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello avanzato dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di primo grado avevano confermato l’operatività di un ravvedimento operoso a cui un contribuente era ricorso per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco relativamente ad alcuni acconti Ires e Irap.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’istituto premiale non poteva dirsi perfezionato in quanto, nel versamento dell’importo corrispondente, il contribuente medesimo era incorso in un errore nel calcolo degli interessi che lo aveva portato a pagare un importo inferiore a quello dovuto.

I giudici regionali, per contro, hanno ritenuto che, nella specie, il perfezionamento del ravvedimento potesse essere desunto in considerazione della verifica dell’inequivocabile volontà del contribuente di avvalersi dell’istituto premiale, e ciò, a prescindere dal puntuale versamento di tutti gli importi dovuti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavori usuranti: entro il 1° maggio domanda per la pensione anticipata

27/04/2026

Patto di prova nullo per mansioni indeterminate: recesso illegittimo

27/04/2026

Legge annuale PMI 2026: dall'Ispettorato focus sulla sicurezza

27/04/2026

Monopattini elettrici: regole MIMIT per sinistri e risarcimenti

27/04/2026

Decreto Sicurezza: le misure su armi, prevenzione urbana e manifestazioni

27/04/2026

730/2026 precompilato disponibile dal 30 aprile

27/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy