Ok al sequestro del materiale informatico del professionista

Pubblicato il 17 maggio 2013 E’ stato definitivamente confermato dalla Corte di cassazione – sentenza n. 21103 depositata il 16 maggio 2013 – il sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero nei confronti del materiale informatico - computer e pen drive - rinvenuto dalla Guardia di finanza presso lo studio professionale di un odontoiatra, indagato per il reato di dichiarazione fiscale infedele al fine di evasione delle imposte.

Nel decreto di sequestro, in particolare, era stata prospettata la concreta possibilità che, attraverso un’operazione di “ripulitura”, fossero stati cancellati dal computer del professionista, centinaia di files sui quali erano annotati gli importi dei ricavi delle prestazioni mediche eseguite nei confronti dei pazienti, così da nascondere il reale volume degli affari.

A fronte delle doglianze avanzate dal professionista il quale lamentava l’insussistenza dei presupposti giustificativi del sequestro, la Suprema corte ha sottolineato come la legittimità del provvedimento di specie doveva essere valutata, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma in riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fondava la notizia di reato “a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res”.
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