Ok al testamento con clausola diseredativa e senza disposizione attributiva di beni

Pubblicato il 11 giugno 2012 E’ da ritenere valida – precisano i giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012 - la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili. E un simile lascito potrebbe legittimamente anche non contenere nessuna disposizione attributiva di beni.

La Suprema corte ha quindi revisionato il precedente interpretativo secondo cui il testatore può validamente escludere dall'eredità un erede legittimo, ad eccezione dei legittimari, a condizione che il testamento contenga anche disposizioni positive, rivolte cioè ad attribuire beni ereditari ad altre persone.

L'ammissibilità della clausola diseredativa, quale autonoma disposizione negativa, – si legge nel testo della sentenza del 25 maggio – appare “in linea con l'ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore, che in altri ambiti del diritto successorio ha ammesso un'efficacia negativa del negozio testamentario”; e nell'ambito del contenuto patrimoniale del testamento, il testatore può non solo gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può anche escludere il legittimario dalla quota disponibile, “sia mediante l'istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall'articolo 551 del Codice civile, nonché modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l'operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiunti”.
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