Ok alla notifica se l'impugnante non ha notizia dell'estinzione della società

Pubblicato il 15 settembre 2010 La Corte di cassazione, riunita a Sezioni Unite, per mezzo di sentenza n. 19509 del 14 settembre scorso, ha sciolto il nodo sul contrasto interpretativo emergente dalle norme in materia di fusione per incorporazione vigenti prima della riforma del diritto societario avvenuta con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003.

La questione trattata nel giudizio riguarda la nullità o meno della notifica dell'atto di appello nei confronti di una società di trasporti che al momento dell'impugnazione doveva ritenersi estinta per l'incorporazione in altra società. Il consesso ha osservato come con la riforma del 2003 non è avvenuta alcuna modificazione circa il pacifico orientamento secondo cui nelle operazioni societarie come la fusione per incorporazione si abbia l'effetto dell'estinzione della società scissa o fusa. Ciò però deve contemperarsi con il fatto che le modificazioni societarie a cui segue la perdita della capacità di stare in giudizio non deve devono gravare sul soggetto che intende proporre impugnazione onerandolo di un continuo accertamento presso il registro delle imprese sull'esistenza o meno della società.

Pertanto la cassazione enuncia il seguente principio di diritto: "l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persone giuridica, mediante notificazione di esso".
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