Ok alla rimessione per legittimo sospetto

Pubblicato il 15 novembre 2011 I giudici di Cassazione, con sentenza 41694 del 14 novembre 2011, hanno accolto la domanda di rimessione presentata da un avvocato di Bolzano accusato di diffamazione aggravata a mezzo stampa ai danni del presidente del locale Consiglio dell'Ordine.

La decisione di trasferire il processo penale a carico del professionista dal Tribunale di Bolzano a quello di Trieste è stata assunta dalla Cassazione sulla base del legittimo sospetto, l'istituto introdotto con la Legge Cirami del 2002, ed in considerazione, in particolare, di un comunicato diffuso dalla sottosezione di Bolzano dell'Anm nel quale era stato evidenziato che, poiché l'avvocato aveva ripetutamente attaccato anche i magistrati a mezzo della stampa, era a repentaglio il diritto fondamentale dei clienti dello stesso a un processo equo davanti a giudici indipendenti.

Il comunicato non ha convinto i giudici di legittimità, secondo cui “la suddetta espressione, nella migliore delle ipotesi frutto di una condotta che ha travalicato le effettive intenzioni degli autori, sembra più che un'orgogliosa manifestazione di autonomia e indipendenza una larvata minaccia di, viceversa, scarsa imparzialità nel caso in cui i magistrati locali si fossero imbattuti, nell'esercizio della giurisdizione nei mandanti processuali dell'avvocato”.
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