E’ valido l’accertamento induttivo Iva effettuato nei confronti di una ditta e basato solo sul rinvenimento di un brogliaccio trovato presso un cliente, senza esaminare la contabilità vera e propria.
E’ con sentenza n. 23585 del 6 novembre 2009 che la Corte di cassazione ha ritenuto valido l’atto accertativo da cui era emerso il mancato versamento dell’Iva su alcune vendite in virtù del principio per cui, in tema di Iva, è possibile procedere ad accertamento induttivo in base ad elementi acquisiti nell’ambito di ispezioni riguardanti altri soggetti purchè si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.
E come da costante orientamento giurisprudenziale per quanto riguarda l’Iva “il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, costituisce indizio grave, preciso e concordante".
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