Ok della Cassazione agli accordi prematrimoniali

Pubblicato il 22 dicembre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012 – è da ritenere valido ed efficace un accordo prematrimoniale tra coniugi qualora nello stesso siano affermati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma del Codice civile.

Nella specie, è stato ritenuto valido il contratto atipico con cui la futura moglie aveva promesso di trasferire al marito, in caso di fallimento del matrimonio, la proprietà di un immobile a titolo di indennizzo per le spese sostenute per ristrutturare la casa coniugale di sua proprietà. Come corrispettivo, l’uomo si era impegnato a versarle 20 milioni di lire.

Può sicuramente ipotizzarsi che – ha precisato la Corte - nell’ambito di una stretta solidarietà tra coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una sospensione, cioè, che cesserà con il fallimento del matrimonio e con il venire meno, provvisoriamente, con la separazione e, definitivamente, con il divorzio, dei doveri e diritti coniugali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy