Ok della Cassazione agli accordi prematrimoniali

Pubblicato il 22 dicembre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012 – è da ritenere valido ed efficace un accordo prematrimoniale tra coniugi qualora nello stesso siano affermati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma del Codice civile.

Nella specie, è stato ritenuto valido il contratto atipico con cui la futura moglie aveva promesso di trasferire al marito, in caso di fallimento del matrimonio, la proprietà di un immobile a titolo di indennizzo per le spese sostenute per ristrutturare la casa coniugale di sua proprietà. Come corrispettivo, l’uomo si era impegnato a versarle 20 milioni di lire.

Può sicuramente ipotizzarsi che – ha precisato la Corte - nell’ambito di una stretta solidarietà tra coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una sospensione, cioè, che cesserà con il fallimento del matrimonio e con il venire meno, provvisoriamente, con la separazione e, definitivamente, con il divorzio, dei doveri e diritti coniugali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy