Omessa dichiarazione. Costi rientrano nel calcolo dell’imposta se sono provati

Pubblicato il 09 gennaio 2020

La Corte di cassazione, con sentenza n. 230 dell’8 gennaio 2020, offre precisazioni in materia di determinazione dell’imposta evasa, nel caso di reato di omessa dichiarazione dei redditi e Iva.

In particolare, viene affermato come le spese e gli altri componenti negativi possono concorrere a ricostruire il reddito d’impresa purchè essi siano certi e determinabili in modo obiettivo.

Pertanto, di fronte all’accertamento di ricavi non dichiarati, è possibile contestare la mancata deduzione dei costi inerenti se ne viene provata l’esistenza o è possibile allegare dati dai quali essa può essere desunta. Non è, infatti, legittimo, anche in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili senza che ci siano almeno allegazioni di fatti che rendano legittimo dubitare della loro esistenza.

La Corte, poi, ha precisato che la ricostruzione delle fatture emesse dall’imputato, effettuata sulla base delle cessioni di beni derivanti dall’elenco clienti-fornitori, non costituisce presunzione bensì il risultato dell’accertamento fiscale operato dall’Ufficio tributario.

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