Omessa dichiarazione Iva. Fatture passive non contabilizzate

Pubblicato il 19 marzo 2021

Con sentenza n. 10382 del 18 marzo 2021 la Corte di cassazione, terza sezione penale, affronta la questione del diverso peso che assumono le fatture non contabilizzate sul calcolo della soglia di punibilità ai fini Iva ed ai fini Irpef, nell’ambito della responsabilità penale per omessa dichiarazione Iva.

Omesse dichiarazioni Irpef e Iva. Determinazione della soglia di punibilità

Nei fatti, un amministratore di società di capitali subiva la condanna da parte del Tribunale per omessa presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’Iva, essendo stata superata la soglia di punibilità per entrambi i tributi (50.000 euro).

Ma, in sede di appello, si assisteva ad un ridimensionamento: per quanto attiene alle imposte sui redditi, i giudici asserivano, data la precisa ricostruzione degli elementi passivi ed attivi, la portabilità in deduzione di alcune fatture passive, anche se non registrate. Pertanto, ai fini Irpef, l’evasione risultava inferiore alla soglia di punibilità con conseguente decadenza dal reato.

La Corte territoriale, con riferimento all’Iva, invece, affermava la non deducibilità dei costi non fatturati. Su tale punto l’imputato adiva la Corte di cassazione.

Omessa dichiarazione Iva. Indeducibilità delle fatture passive non registrate

I giudici della Corte di legittimità, investiti del caso, hanno sostenuto la correttezza dei principi applicati dai giudici dell’appello: è differente il trattamento delle fatture passive non contabilizzate ai fini della determinazione dell’imposta evasa per l’Irpef e per l’Iva.

Ai fini Iva, dunque, il calcolo non può considerare le fatture passive non registrate.

Il principio è supportato dalla sentenza della Corte di Giustizia causa C-322/15, per la quale l’omessa dichiarazione Iva e l’omessa registrazione delle fatture risultano essere condotte che possono compromettere il buon funzionamento del sistema Iva; gli Stati membri possono equiparare tali condotte all’evasione negando il diritto a detrazione.

Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale - sentenza n. 95/2019 – che, seppur riferita ad un reato più grave quale la dichiarazione fraudolenta con false fatture, ha ribadito il principio per cui le norme del Dlgs n. 74/2000 rappresentano una visione rigorista ai fini della tutela penale del sistema tributario per il ruolo che riveste la fattura nel sistema Iva.

Detto tutto ciò, deve ritenersi che la condotta dell’imputato, consistente nell’aver omesso di tenere una corretta contabilità e di presentare le richieste dichiarazioni reddituali, rientri tra quelle che escludono la deducibilità delle fatture in contestazione.

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