Cassazione su omessa notifica a persona offesa

Pubblicato il 13 febbraio 2017

L’omessa notifica alla persona offesa delle richieste de libertate è il tema della Relazione di orientamento n. 5 dell’8 febbraio 2017 della Corte di cassazione.

Relazione di orientamento della Cassazione

L’elaborato cataloga le prime pronunce della Corte di legittimità in materia, alla luce delle novità legislative introdotte nell’ultimo triennio in attuazione di diposizioni di fonte sovranazionale normativamente vincolanti.

In particolare, si fa riferimento all’onere informativo di cui all’articolo 299 del Codice di procedura penale secondo cui, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, il soggetto richiedente è tenuto a notificare, al difensore della parte offesa o, in mancanza, alla persona offesa, la domanda di revoca o di sostituzione delle misure coercitive o interdittive disposte nei suoi confronti.

Questo per consentire alla persona offesa di determinati delitti un’interlocuzione “nei momenti evolutivi delle misure cautelari applicate all’autore del reato, all’evidente scopo di garantire maggiore tutela e adeguata partecipazione della stessa al procedimento”.

Inammissibilità Rilevabilità d’ufficio

Segnalate, in proposito, alcune recenti pronunce che hanno riconosciuto la deducibilità e la rilevabilità, d’ufficio ed in ogni stato e grado del processo cautelare, della inammissibilità, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta in oggetto.

Sul punto è stato precisato che, nell’ambito dell’appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo “in quanto viene in gioco la legittimità del provvedimento impugnato che, appunto, esclude la possibilità di forme di sanatoria non previste per legge”.

Legittimazione persona offesa

A seguire, vengono ricordate altre pronunce che hanno riconosciuto la legittimazione della persona offesa ad impugnare direttamente, mediante ricorso in cassazione per violazione di legge, il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica della misura cautelare applicata all’imputato, nonostante l’inammissibilità della relativa richiesta per violazione dell’obbligo di notifica citato.

Segnalate – nella relazione n. 5/2017 - anche le decisioni che si sono occupate degli effetti della sentenza di annullamento nell’ipotesi in cui la Cassazione accolga il ricorso della persona offesa diretto a far valere l’inammissibilità della richiesta e sul potere di modifica d’ufficio delle misure cautelari da parte del giudice.

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