Omesse dichiarazioni: responsabilità penale anche con incarico a professionista

Pubblicato il 07 luglio 2021

La circostanza di aver affidato a un professionista abilitato l'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.

Trattandosi di reato omissivo proprio, infatti, il relativo dovere è personale e non delegabile.

In ogni caso, la prova del dolo specifico di evasione non può derivarsi dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull'operato del professionista. Servono, infatti, elementi fattuali per dimostrare che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

Obbligo di dichiarazione incombe sul contribuente, non si trasferisce

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25530 del 6 luglio 2021, a conferma di una decisione di merito con cui il legale rappresentante di una Srl era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, relativamente all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e Iva per l'anno 2012.

In particolare, gli Ermellini hanno spiegato che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.

Il fatto che il soggetto obbligato possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente: questi, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione.

Si tratta di un adempimento formale a carico del contribuente, il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di novanta giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine.

Di conseguenza, il semplice fatto di aver affidato a un commercialista il compito di occuparsi della dichiarazione dei redditi “non è circostanza che giustifica di per sé la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine”.

Nella vicenda in esame, i giudici territoriali avevano fatto corretta applicazione dei richiamati principi mentre l’imputato, dal canto suo, non aveva mai allegato di non essere a conoscenza dell'attività svolta dalla società di cui era legale rappresentante, essendo al corrente anche della situazione contabile sussistente.

Per questi motivi, la decisione di condanna nei confronti del ricorrente è stata definitivamente confermata.

Dolo specifico di evasione, accertamento

Nel testo della decisione, i giudici di Piazza Cavour hanno anche richiamato alcuni principi di diritto in ordine alla prova del dolo specifico in capo al contribuente nei casi, come quello in esame, di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Hanno così rammentato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta.

La dimostrazione del dolo specifico in capo al contribuente, inoltre, può desumersi anche dal comportamento successivo al mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.

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