Omessi crediti in dichiarazione. Istanza di rimborso se l’integrativa è tardiva

Pubblicato il 08 luglio 2019

Il contribuente può presentare istanza di rimborso per la maggiore imposta versata, avendo omesso di indicare in dichiarazione la deducibilità di alcuni oneri contributivi, anche se ha presentato in ritardo l’integrativa.

Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 17956 del 4 luglio 2019, trattando la questione di un contribuente che, dopo aver omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi la deduzione di alcuni oneri contributivi che ha dato luogo ad una maggiore Irpef, ha presentato istanza di rimborso della maggiore imposta versata ed impugnato il silenzio rifiuto dell’Amministrazione.

Il ricorso in cassazione è stato innescato dalla sentenza della Ctr che ha negato il rimborso sostenendo che, per emendare la dichiarazione, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa nei termini.

Il contribuente può, in giudizio, opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’AF

La Cassazione ha accolto le doglianze del ricorrente ricordando quanto affermato nella sentenza n. 13378/2016: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

Quindi, indipendentemente dal termine per la presentazione dell'integrativa, il contribuente può opporsi, in giudizio, alla maggiore pretesa tributaria del fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori commessi in sede di dichiarazione dei redditi che incidono sull’obbligazione tributaria.

Inoltre, nella pronuncia n. 5728/2018, è stato sancito il principio per cui il contribuente che ha dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre, in giudizio, alla pretesa dell’amministrazione l’erroneità della dichiarazione, vista la sua emendabilità, solo se non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta.

Diversamente, se ha provveduto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l'atto impositivo, a causa del carattere impugnatorio del processo tributario; è ammesso, però, ricorrere alle procedure di rimborso, nei modi e nei termini di decadenza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy