Omesso versamento ritenute. Causa di non punibilità vale solo per reati tributari

Pubblicato il 31 agosto 2018

Al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può applicarsi la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, DLgs. 74/2000, che consente di pagare gli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

E’ ancora il tema dell’omissione di ritenute previdenziali l'argomento trattato nella sentenza n. 39225 del 29 agosto 2018 della Corte di cassazione.

Il legale rappresentante di una ditta è stata accusata del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per alcuni periodi delle annualità 2009 e 2010. La difesa dell’accusata ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità che opera quando il soggetto effettua il pagamento prima dell’apertura del dibattimento.

La possibilità di effettuare il pagamento prima dell’apertura del dibattimento riguarda solo i reati tributari

I giudici della Corte di cassazione ritengono infondata la doglianza sollevata. Infatti la causa di non punibilità di cui all’art. 13, DLgs. 74/2000 – che ravvisa la possibilità di pagare quanto dovuto prima dell’apertura del dibattimento – è una norma speciale applicabile solamente ai reati di natura tributaria previsti; ciò non consente di estenderla ai reati riguardanti l’omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali.

Specificano i magistrati che a tale fattispecie è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis, DL 463/1983, riguardante il pagamento c.d. “tardivo”, da parte del datore di lavoro caduto nella violazione dell’obbligo di versare le ritenute a suo carico, entro i tre mesi successivi alla contestazione della trasgressione, ancorché il momento consumativo del reato si collochi al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi.

La sentenza afferma, poi, il principio per il quale lo stato di insolvenza non libera il sostituto dal versare le ritenute previdenziali, in quanto questo è sempre tenuto a corrispondere le ritenute all’Inps come è tenuto a pagare le retribuzioni di cui le stesse ritenute sono parte. Spetta al sostituto, pertanto, ripartire le risorse esistenti in modo da poter adempiere ai propri obblighi.

 

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