Omicidio colposo anche con revisione

Pubblicato il 15 luglio 2016

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico dell’amministratrice di una società proprietaria di un semirimorchio, il quale, a causa di un problema ai freni, aveva causato un grave incidente ove avevano perso la vita alcune persone.

A nulla sono valse le doglianze dell’imputata, di aver fatto sottoporre l’autocarro alla revisione di routine.

Obbligo di manutenzione Revisione legale non basta

Secondo la Corte, invero, va escluso che l’obbligo di manutenzione dei veicoli possa essere soddisfatto dalla mera effettuazione di revisioni legali.

Trattandosi difatti di obbligo il cui adempimento è inteso a salvaguardare l’incolumità delle persone, è corretto ritenere che esso implichi ed imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo. E’ soltanto l’assiduità di detti controlli, di fatto, che consente di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare, conseguentemente, le corrispondenti regole di prudenza.

Del tutto irrilevante deve dunque ritenersi l’affermazione difensiva secondo cui il sistema frenante era già lesionato al momento della revisione.

Responsabilità penale indipendente da mansioni tecniche

Va difatti osservato – conclude la Corte con sentenza n. 29982 del 14 luglio 2016 – che se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione è un ente - come nella specie- destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la qualità di preposto alla gestione societaria.

 

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