Entra in vigore l’8 aprile 2026 la Legge 9 marzo 2026, n. 35, recante “Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio”.
Tra le novità, decadenza dai diritti sulle spoglie mortali della vittima per chi è condannato per specifici reati, tra cui omicidio; limitazioni per gli indagati e divieto di cremazione del cadavere durante il procedimento penale: la Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026 dopo essere stata approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 3 marzo 2026.
La legge introduce modifiche al codice penale e prevede l’adozione di un regolamento attuativo volto a modificare il regolamento di polizia mortuaria, introducendo limitazioni nei confronti dei soggetti responsabili o coinvolti nei procedimenti penali per tali delitti.
Il testo normativo introduce sia una pena accessoria di natura penale sia una serie di misure cautelari nella fase procedimentale.
L’articolo 1 della legge introduce nel codice penale l’articolo 585-bis, che prevede una pena accessoria consistente nella decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima.
La misura si applica nei confronti di:
La decadenza opera in caso di:
quando i soggetti indicati siano ritenuti responsabili di specifici reati commessi in danno della vittima.
I reati considerati dalla disposizione sono i seguenti:
La previsione è finalizzata a impedire che il soggetto responsabile della morte possa esercitare diritti relativi alla destinazione delle spoglie mortali della vittima.
L’articolo 2 della legge prevede l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di un regolamento volto a modificare il D.P.R. n. 285/1990.
Il regolamento sarà adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e dovrà introdurre le seguenti misure:
Preclusione dei diritti nella fase delle indagini e del processo
È prevista la preclusione all’esercizio di qualsiasi diritto o facoltà in materia di disposizione delle spoglie mortali (tumulazione, inumazione e cremazione):
Divieto di cremazione
In presenza di un procedimento penale per i reati indicati:
Intervento del pubblico ministero
Nel caso in cui:
il pubblico ministero dispone la destinazione della salma in conformità alla normativa vigente.
L’articolo 3 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che:
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