Omicidio stradale con guida in stato di ebbrezza: un solo reato aggravato

Pubblicato il 13 giugno 2018

Con l’introduzione del reato di omicidio stradale, la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica ha perso la propria autonomia, divenendo circostanza aggravante.

Ne consegue che per i fatti contestati dopo l’entrata in vigore della novella normativa (25 marzo 2016), è necessario applicare la disciplina sul reato complesso ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice penale, mentre si esclude, per contro, l'applicabilità di quella generale sul concorso di reati.

Parimenti, questa soluzione si avrà anche nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.

Annullata la pena per la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26857 del 12 giugno 2018, con la quale è stata annullata, senza rinvio, una decisione di condanna, limitatamente alla pena che era stata inflitta all’imputato per la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.

In particolare, oltre a due delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi aggravati, il ricorrente era stato riconosciuto colpevole anche della contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b), del Codice della strada, essendo risultato, alle due misurazioni successive, un tasso alcoolemico superiore al consentito.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Nell’annullare la decisione in oggetto, i giudici della Quarta sezione penale hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati”.

La stessa soluzione – si legge, ancora, in sentenza - dovrà, naturalmente, valere “nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope (artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, cod. pen.)”.

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