Omissione dell'Ordine, giurisdizione del Tar

Pubblicato il 09 luglio 2009
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14812 depositata il 24 giugno 2009, hanno precisato che spetta al Tribunale amministrativo la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la contestazione di condotte omissive poste in essere dall'Ordine degli avvocati. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che l'Ordine, oltre a non aver avviato un'azione disciplinare contro alcuni avvocati, aveva rilasciato pareri di congruità su parcelle di altri, nonostante fosse a conoscenza dell'inesistenza del credito. Il discrimine per individuare se la competenza spetti al giudice ordinario o a quello amministrativo, spiega la Corte, si individua nell'oggetto della contestazione: in particolare, si va dal giudice ordinario solo quando la lesione dei diritti del privato derivi da un mero comportamento. Per contro, nei casi in cui si contesta il mancato esercizio di una funzione pubblica - nel caso in esame il mancato esercizio dell'azione disciplinare - il risarcimento deve essere chiesto al giudice amministrativo.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy