Onlus iscritte nell’elenco in base ai dati sostanziali

Pubblicato il 01 giugno 2009 La Corte di cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 11986/2009, a dirimere una controversia sorta tra l’agenzia delle Entrate e una Onlus marchigiana. La lite era sorta in quanto la Onlus aveva impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia aveva rigettato la richiesta di iscrizione nell’anagrafe delle Onlus, data la mancanza dei requisiti dalla legge. La Commissione regionale d’appello aveva dato ragione alla contribuente annullando la sentenza della Ctr, sostenendo che quest’ultima aveva eseguito un controllo eccessivamente formale dello statuto dell’associazione, ignorando ogni aspetto sostanziale. L’aspetto che più di altri è stato motivo del discutere è la clausola secondo cui gli associati potevano esprimere il voto per delega. Il Fisco, invece, riconosceva tale possibilità in contrasto con l’articolo 10, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 460/97. Infatti, secondo l’Agenzia, la previsione del voto per delega in una Onlus contrasterebbe con la disposizione del suddetto Decreto, che esclude gli associati dalla partecipazione alla vita associativa. La Corte è intervenuta stabilendo che il provvedimento di non iscrizione all’anagrafe delle Onlus deve essere bocciato perché la decisione è stata fondata su “un controllo esasperatamente formalistico dello Statuto dell’Associazione”, ignorando gli aspetti sostanziali della fattispecie nonché i principi di ragionevolezza e logicità.
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