Operatività del Fondo di solidarietà residuale

Pubblicato il 29 dicembre 2015

L’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015, disciplina il Fondo di solidarietà residuale e dispone che, con decreto interministeriale, la disciplina del suddetto fondo debba adeguarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizione del medesimo decreto legislativo, assumendo la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

L’INPS, con messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, ha comunicato che, con D.M. 30 novembre 2015, è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015 per cui da tale data possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite ed ha fornito le prime istruzioni per la gestione delle stesse.

Assegno ordinario

Ricorda l’Istituto che il Fondo garantisce, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della Legge n. 41/1986.

All’assegno ordinario, per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di CIGO, compresi i relativi massimali.

Sono beneficiari della prestazione i lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Tali lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Altre questioni

Il messaggio n. 7637/15 si sofferma inoltre su:

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