Ammortizzatori sociali: le nozioni di “effettivo lavoro” e “unità produttiva”

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Ammortizzatori sociali: le nozioni di “effettivo lavoro” e “unità produttiva”

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in generale e di CIGO in particolare.

Con il presente contributo si analizzano alcune questioni non trattate nell’Approfondimento Lavoro n. 35 dell’1 ottobre 2015 e nell’Approfondimento Lavoro n. 37 del 15 ottobre 2015, meritevoli di particolare attenzione per l’importanza che acquistano nell’ambito pratico.

La nozione di effettivo Lavoro

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinarie e straordinarie i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio – che posseggono, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Posto che tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, la circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2015 ha chiarito che per giornate di «effettivo lavoro» si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni.

Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 6 settembre 1995, per il Ministero sono da computare anche i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.

Dal canto suo, l’INPS, con la citata circolare n. 197/2015, ha abbracciato l’interpretazione Ministeriale ricordando che:

  • in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., poiché i lavoratori conservano tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si deve tenere conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante;
  • nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un’attività appaltata e nel corso dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, a prescindere dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro.

Ebbene, in proposito, come evidenziato dalla circolare n. 24 del 4 dicembre 2015 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in passato dinanzi alla stessa dicitura utilizzata dal Legislatore, l’INPS ha assunto una posizione diversa.

Il riferimento è alla circolare n. 94 del 12 maggio 2015 (il richiamo della Fondazione alla circolare INPS n. 54/2015 è sicuramente un mero errore di battitura), relativa al diritto alla NASpI che, si ricorda, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano, fra i vari requisiti richiesti, anche trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

In tale occasione, e con riferimento alla NASpI, l’Istituto ha, infatti, affermato che le giornate di lavoro effettivo richieste sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria, indicate nel flusso mensile UNIEMENS col codice “S” e, quindi, escludendo malattia, infortunio, ferie, permessi, festività, ecc.

Per la NASpI, le giornate di malattia e infortunio sul lavoro, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Effettivamente occorre ammettere che non sembra corretto che, a fronte della stessa dicitura utilizzata dal Legislatore in 2 decreti attuativi della medesima legge (Legge n. 183/2014), l’interpretazione possa essere diversa a seconda che al lavoratore gli si debba concedere un ammortizzatore sociale in caso di disoccupazione involontaria, piuttosto che un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro.

La nozione di unità produttiva

L’altra questione interessante è la nozione di unità produttiva che, come specificato dalla circolare INPS n. 197/2015, è utilizzata dal D.Lgs. n. 148/2015:

  • per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
  • per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
  • per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;
  • per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

L’unità produttiva si deve identificare con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.

Per l’Istituto, costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi, per giurisprudenza (es multis: Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881), l’unità produttiva deve essere:

  • funzionalmente autonoma;
  • caratterizzata da indipendenza tecnica: nella stessa va svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.

Sono, quindi, esclusi i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro.

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’INPS, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).

Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens.

Qualora l’unica unità produttiva esistente coincida con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).

Sarà, inoltre, cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento <UnitaOperativa>; le istruzioni relative al censimento, alla validazione e all’esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS, saranno fornite prossimamente dall’Istituto, con apposito messaggio.

In attesa delle istruzioni annunciate, in fase di prima applicazione, ai fini dell’istruttoria delle nuove istanze, saranno considerate unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG.

 

Quadro delle norme

  Art. 2112 c.c.

  Legge n. 183/2014

  D.Lgs. n. 148/2015

  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 24 del 5 ottobre 2015

  INPS, circolare n. 94 del 12 maggio 2015

  INPS, circolare n. 197 del 2 dicembre 2015

  Corte Costituzionale, sentenza n. 423 del 6 settembre 1995

  Corte di Cassazione, sentenze n. 9558/2010, n. 6117/2005, n. 11883/2003, n. 12121/2002, n. 9881/2001

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