Entra in vigore l’11 febbraio 2026 la legge 26 gennaio 2026, n. 9 recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee: vediamo di seguito cosa dispongono le norme in materia di lavoro.
L’articolo 18 definisce in modo puntuale l’ambito di applicazione della disciplina relativa ai lavori subacquei e iperbarici, individuando le attività che rientrano nel perimetro normativo e chiarendo i confini oggettivi e soggettivi della regolazione. La norma si applica ai lavori subacquei e iperbarici svolti in ambiente marino, nelle acque interne e in tutti i contesti in cui l’attività lavorativa comporti l’immersione o l’esposizione a pressioni superiori a quella atmosferica, quando tali attività presentano profili di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’ambito applicativo è delimitato con riferimento alla natura professionale delle attività, alla loro continuità o abitualità e alla presenza di specifiche condizioni operative che richiedono competenze tecniche certificate. La disciplina è finalizzata a garantire elevati standard di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela della salute degli operatori, attraverso l’introduzione di requisiti professionali, obblighi formativi e regole operative uniformi a livello nazionale.
In tale contesto, la normativa si inserisce nel quadro più ampio della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coordinandosi con le disposizioni generali vigenti e introducendo una regolamentazione speciale per un settore caratterizzato da rischi elevati e da un’elevata specializzazione tecnica.
Attività incluse nella disciplina normativa
Rientrano nell’ambito di applicazione della legge le attività di lavoro subacqueo e iperbarico svolte a fini professionali, che comportano immersioni con autorespiratore o altre attrezzature idonee alla permanenza sott’acqua, nonché le attività effettuate in ambienti iperbarici artificiali. Sono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di ispezione, manutenzione, installazione e riparazione di infrastrutture subacquee, di opere marittime e portuali, di condotte, cavi, impianti e strutture sommerse.
La disciplina si applica anche ai lavori subacquei connessi a operazioni industriali, energetiche, di ricerca, di monitoraggio ambientale e di supporto tecnico-specialistico, quando tali attività richiedono l’impiego di operatori qualificati e comportano immersioni oltre determinate soglie di profondità o in condizioni operative complesse. Sono ricomprese, inoltre, le attività iperbariche svolte in camere iperbariche per finalità lavorative, addestrative o di supporto operativo, qualora non rientrino in ambiti già disciplinati da normative settoriali speciali.
L’inclusione nella disciplina normativa è determinata dalla combinazione di tre elementi fondamentali: la professionalità dell’attività svolta, l’esposizione a rischi specifici legati all’ambiente subacqueo o iperbarico e la necessità di competenze tecniche certificate. Tale impostazione consente di circoscrivere l’applicazione della legge alle attività effettivamente meritevoli di una regolazione rafforzata sotto il profilo della sicurezza.
Attività espressamente escluse dall’applicazione della legge
L’articolo 18 individua anche una serie di attività che sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui lavori subacquei e iperbarici. In particolare, restano escluse le attività subacquee svolte per finalità sportive, ricreative o amatoriali, purché non configurino un’attività lavorativa e non siano svolte nell’ambito di un rapporto professionale o imprenditoriale.
Sono inoltre escluse le attività subacquee e iperbariche disciplinate da normative speciali di settore, come quelle svolte dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando ricadono nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Analogamente, non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività che, pur comportando immersioni o esposizioni a pressione, sono già regolate in modo compiuto da specifiche disposizioni normative, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni regolatorie.
L’esclusione è funzionale a garantire la coerenza del sistema normativo e a concentrare l’applicazione della disciplina sui lavori subacquei e iperbarici in ambito civile e professionale, dove risulta necessario un quadro unitario di regole per la tutela degli operatori e per la standardizzazione delle condizioni operative.
L’articolo 19 introduce la definizione di operatore subacqueo e iperbarico, individuando il soggetto che, in possesso di specifiche competenze tecniche e requisiti professionali, svolge attività lavorative in ambiente subacqueo o iperbarico. L’operatore è definito come il lavoratore che esegue immersioni o attività in condizioni di pressione superiore a quella atmosferica nell’ambito di un’attività professionale regolamentata, utilizzando attrezzature idonee e nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa.
La definizione assume rilievo centrale ai fini dell’applicazione della legge, in quanto consente di distinguere gli operatori professionali dai soggetti che svolgono attività subacquee a titolo non lavorativo. L’operatore subacqueo e iperbarico è, pertanto, il destinatario principale degli obblighi formativi, sanitari e professionali previsti dalla disciplina, nonché delle tutele in materia di sicurezza sul lavoro.
La normativa prevede una classificazione degli operatori subacquei e iperbarici basata sulle modalità operative, sulle competenze richieste e sulle condizioni ambientali in cui l’attività viene svolta. Tale classificazione consente di differenziare i requisiti professionali e i limiti operativi in funzione della tipologia di attività esercitata.
Operatori tecnico-subacquei
Gli operatori tecnico-subacquei sono i professionisti che svolgono attività lavorative in immersione in ambiente subacqueo, utilizzando autorespiratori o altre attrezzature specifiche per la permanenza sott’acqua. Essi operano, in genere, in contesti marini o in acque interne e sono impiegati in attività quali ispezioni, manutenzioni, installazioni e interventi tecnici su strutture sommerse.
Questa categoria di operatori è soggetta a specifici requisiti di formazione, addestramento e idoneità sanitaria, in considerazione dei rischi connessi all’immersione, alla profondità operativa e alle condizioni ambientali. La classificazione come operatore tecnico-subacqueo consente di applicare regole operative differenziate in base al livello di complessità e pericolosità delle attività svolte.
Operatori tecnico-ipobarici
Gli operatori tecnico-ipobarici sono i soggetti che svolgono attività lavorative in ambienti iperbarici artificiali, come camere iperbariche, o in contesti in cui l’esposizione a pressioni elevate avviene senza immersione diretta in acqua. Tali operatori possono essere impiegati in attività di supporto tecnico, addestramento, sperimentazione o assistenza operativa.
Anche per questa categoria la normativa prevede requisiti specifici in termini di formazione, qualificazione professionale e sorveglianza sanitaria, tenendo conto delle peculiarità dei rischi iperbarici, diversi ma non meno rilevanti rispetto a quelli dell’ambiente subacqueo.
Attività consentite in relazione alla profondità operativa
Un elemento qualificante della disciplina introdotta dall’articolo 19 è la correlazione tra le attività consentite e la profondità operativa. La normativa stabilisce che lo svolgimento di lavori subacquei è consentito entro limiti di profondità determinati in funzione della qualificazione dell’operatore, delle attrezzature utilizzate e delle procedure di sicurezza adottate.
La definizione di soglie operative consente di graduare i requisiti professionali e di prevenire l’esposizione a rischi non adeguatamente gestibili. In particolare, l’accesso a determinate profondità è subordinato al possesso di specifiche abilitazioni e a un livello di esperienza coerente con la complessità dell’attività da svolgere. Tale impostazione rafforza il principio di proporzionalità tra rischio operativo e competenza dell’operatore, contribuendo a innalzare il livello complessivo di sicurezza nel settore dei lavori subacquei e iperbarici.
L’articolo 20 istituisce formalmente il Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, quale strumento centrale di regolazione e controllo dell’accesso alla professione. Il registro è configurato come elenco ufficiale dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche disciplinate dalla legge e rappresenta il presupposto giuridico essenziale per l’esercizio legittimo della professione.
L’istituzione del registro risponde all’esigenza di garantire che le attività ad alto rischio svolte in ambiente subacqueo o iperbarico siano affidate esclusivamente a operatori in possesso di requisiti verificati e uniformi sull’intero territorio nazionale. In tale prospettiva, il registro assume una funzione di certificazione pubblica delle competenze professionali e di strumento di trasparenza nei confronti dei committenti, delle amministrazioni pubbliche e degli organi di vigilanza.
Il legislatore individua nel registro un elemento strutturale del sistema di sicurezza delle attività subacquee e iperbariche, ponendolo in stretta connessione con gli obblighi formativi, sanitari e professionali previsti per gli operatori.
Finalità
La finalità primaria del registro degli operatori subacquei e iperbarici è quella di assicurare elevati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività disciplinate, attraverso la selezione e il controllo dei soggetti legittimati a operare. Il registro consente, infatti, di verificare in modo immediato il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione, riducendo il rischio di impiego di personale non qualificato.
Accanto alla funzione di tutela della sicurezza, il registro persegue ulteriori obiettivi di rilievo sistemico. In particolare, esso favorisce la qualificazione del mercato del lavoro subacqueo e iperbarico, contrastando fenomeni di abusivismo professionale e concorrenza irregolare. Inoltre, il registro contribuisce alla tracciabilità delle attività svolte dagli operatori, agevolando le attività di controllo e monitoraggio da parte delle autorità competenti.
Dal punto di vista operativo, il registro rappresenta anche uno strumento di supporto alla programmazione delle politiche pubbliche in materia di sicurezza sul lavoro, formazione professionale e sviluppo delle competenze specialistiche nel settore subacqueo e iperbarico.
Gestione e aggiornamento del registro
La gestione del registro è affidata all’autorità individuata dalla normativa, che opera secondo criteri di imparzialità, trasparenza e aggiornamento costante dei dati. Il registro deve essere mantenuto aggiornato in relazione alle iscrizioni, alle variazioni dei requisiti professionali e sanitari e agli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione.
L’aggiornamento continuo del registro è funzionale a garantire l’affidabilità delle informazioni in esso contenute e a consentire un controllo effettivo sull’esercizio della professione. A tal fine, gli operatori iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante, in particolare con riferimento al mantenimento dei requisiti di idoneità sanitaria e professionale.
La gestione informatizzata del registro consente inoltre una maggiore interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici e favorisce l’accesso controllato alle informazioni da parte
L’articolo 21 individua i requisiti generali necessari per l’iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali. Tali requisiti costituiscono la base minima per l’accesso alla professione e sono finalizzati a garantire l’affidabilità e l’idoneità complessiva del soggetto che intende svolgere attività ad alto rischio.
Tra i requisiti generali rientrano, in primo luogo, il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause ostative all’esercizio dell’attività professionale. È inoltre richiesto il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e l’impegno a operare conformemente alle procedure e agli standard tecnici previsti dalla normativa.
Requisiti professionali e titoli abilitanti
Accanto ai requisiti generali, l’iscrizione al registro è subordinata al possesso di specifici requisiti professionali e titoli abilitanti, strettamente correlati alla tipologia di attività subacquea o iperbarica che l’operatore intende svolgere. La normativa richiede il completamento di percorsi formativi qualificati, comprensivi di addestramento teorico e pratico, finalizzati all’acquisizione delle competenze tecniche necessarie.
I titoli abilitanti devono attestare la capacità dell’operatore di operare in sicurezza in relazione alla profondità, alle attrezzature utilizzate e alle condizioni ambientali previste. In tal senso, la disciplina valorizza il principio di adeguatezza tra formazione ricevuta e attività svolta, evitando che operatori privi di esperienza specifica siano impiegati in contesti operativi complessi o ad alto rischio.
Il mantenimento dell’iscrizione nel registro è inoltre subordinato all’aggiornamento periodico delle competenze professionali, attraverso attività di formazione continua e addestramento, al fine di garantire l’allineamento alle evoluzioni tecnologiche e agli standard di sicurezza più recenti.
Requisiti sanitari e idoneità psico-fisica
Un elemento centrale della disciplina riguarda i requisiti sanitari e l’idoneità psico-fisica degli operatori subacquei e iperbarici. L’articolo 21 prevede che l’iscrizione al registro sia subordinata al possesso di un’idoneità sanitaria specifica, accertata mediante visite mediche mirate, tenendo conto dei rischi peculiari dell’attività svolta.
L’idoneità psico-fisica è un requisito essenziale e permanente, in quanto le condizioni di salute dell’operatore incidono direttamente sulla sicurezza personale e collettiva. Pertanto, la normativa richiede controlli periodici volti a verificare il mantenimento dell’idoneità nel tempo, con particolare riferimento alle patologie incompatibili con l’esposizione a pressioni elevate o con l’attività in immersione.
Il venir meno dei requisiti sanitari comporta la sospensione o la cancellazione dal registro, a tutela dell’operatore stesso e degli altri soggetti coinvolti nelle attività subacquee e iperbariche.
Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero
La disciplina prevede specifiche disposizioni in materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, in coerenza con i principi di libera circolazione dei lavoratori e di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. L’articolo 21 stabilisce che i titoli rilasciati da autorità competenti di altri Stati possano essere riconosciuti ai fini dell’iscrizione nel registro, previa verifica della loro equivalenza rispetto agli standard nazionali.
Il riconoscimento è subordinato alla valutazione dei contenuti formativi, delle competenze acquisite e delle condizioni operative per le quali il titolo abilita. Ove necessario, possono essere richieste misure compensative, quali prove integrative o periodi di adattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa nazionale.
L’articolo 22 disciplina le condizioni per l’esercizio della professione di operatore subacqueo e iperbarico, stabilendo che tale attività può essere svolta esclusivamente dai soggetti regolarmente iscritti nel registro professionale. L’iscrizione costituisce, pertanto, condizione necessaria e imprescindibile per l’esercizio legittimo della professione.
L’operatore è tenuto a operare nel rispetto delle proprie qualificazioni, dei limiti operativi connessi alla profondità e delle procedure di sicurezza previste dalla normativa e dalle buone pratiche di settore. La violazione di tali condizioni può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari, nonché la sospensione o la cancellazione dal registro.
Esercizio temporaneo e occasionale
La normativa disciplina anche l’esercizio temporaneo e occasionale dell’attività di operatore subacqueo e iperbarico, prevedendo specifiche condizioni e limiti. Tale forma di esercizio è ammessa in presenza di esigenze contingenti e nel rispetto di requisiti minimi di sicurezza e qualificazione.
L’esercizio temporaneo non esonera l’operatore dal rispetto delle disposizioni fondamentali in materia di sicurezza, né consente deroghe ai requisiti essenziali di idoneità sanitaria e professionale. La disciplina mira a contemperare le esigenze di flessibilità operativa con la tutela della sicurezza, evitando un uso improprio o elusivo della forma occasionale.
Prestazioni professionali in ambito transfrontaliero
Infine, l’articolo 22 regola le prestazioni professionali in ambito transfrontaliero, consentendo agli operatori subacquei e iperbarici stabiliti in altri Stati di svolgere temporaneamente la propria attività sul territorio nazionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Anche in questo caso, la prestazione transfrontaliera è subordinata alla verifica del possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti agli operatori nazionali, con particolare riferimento alla qualificazione professionale e all’idoneità sanitaria. Tale disciplina garantisce un equilibrio tra apertura del mercato e tutela della sicurezza, assicurando che le attività subacquee e iperbariche siano svolte da operatori adeguatamente qualificati, indipendentemente dallo Stato di provenienza.
L’articolo 23 disciplina in modo organico la sorveglianza sanitaria degli operatori subacquei e iperbarici, qualificandola come elemento essenziale del sistema di prevenzione e tutela della salute nei lavori caratterizzati da esposizione a rischi elevati. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli operatori che svolgono attività subacquee o iperbariche rientranti nell’ambito di applicazione della legge ed è finalizzata a verificare, nel tempo, la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche del lavoratore e le specifiche mansioni svolte.
La norma chiarisce che la sorveglianza sanitaria non ha carattere meramente formale, ma costituisce un presidio sostanziale di sicurezza, strettamente connesso alla prevenzione di infortuni, malattie professionali e situazioni di pericolo per l’operatore e per terzi. In ragione delle particolari sollecitazioni fisiologiche e psicologiche derivanti dall’esposizione a pressioni elevate, all’immersione e agli ambienti confinati, la sorveglianza sanitaria assume un ruolo rafforzato rispetto ad altri contesti lavorativi.
L’obbligo di sorveglianza sanitaria si applica sia agli operatori subacquei sia agli operatori iperbarici, indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dalla durata dell’attività svolta, purché essa rientri nel perimetro della disciplina normativa.
Visite mediche e controlli periodici
La sorveglianza sanitaria si attua attraverso visite mediche preventive e periodiche, finalizzate ad accertare l’idoneità psico-fisica dell’operatore allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche. La visita preventiva costituisce condizione indispensabile per l’accesso alla professione e per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli operatori.
Le visite mediche periodiche hanno lo scopo di verificare il permanere delle condizioni di idoneità nel tempo, tenendo conto dell’evoluzione dello stato di salute dell’operatore e dell’eventuale insorgenza di patologie incompatibili con l’attività svolta. La periodicità dei controlli è definita in funzione dei rischi specifici, dell’età dell’operatore, della frequenza delle immersioni o delle esposizioni iperbariche e delle indicazioni della medicina del lavoro.
I controlli sanitari devono essere effettuati da medici in possesso di competenze specifiche in materia di medicina subacquea e iperbarica, al fine di garantire una valutazione adeguata dei rischi e delle condizioni fisiologiche del lavoratore. Gli accertamenti possono includere esami clinici, strumentali e funzionali, mirati a individuare eventuali controindicazioni all’attività.
L’esito della visita medica determina il giudizio di idoneità, che può essere piena, parziale con prescrizioni o limitazioni, oppure di non idoneità temporanea o permanente. Tale giudizio incide direttamente sulla possibilità dell’operatore di svolgere le attività subacquee e iperbariche e deve essere tempestivamente recepito nell’organizzazione del lavoro.
Responsabilità del datore di lavoro e dell’operatore
L’articolo 23 individua con chiarezza le responsabilità del datore di lavoro e dell’operatore in materia di sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’attivazione e il corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria, assicurando che gli operatori siano sottoposti alle visite mediche nei tempi e con le modalità previste dalla normativa.
Rientra tra gli obblighi del datore di lavoro anche quello di tenere conto dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, adottando le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza dell’operatore e l’osservanza delle eventuali limitazioni prescritte. L’assegnazione a mansioni incompatibili con lo stato di salute dell’operatore costituisce violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
L’operatore, dal canto suo, ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti e di collaborare attivamente al sistema di prevenzione, fornendo informazioni corrette e complete sul proprio stato di salute. L’omissione o la falsificazione di informazioni rilevanti può compromettere l’efficacia della sorveglianza sanitaria e comportare conseguenze disciplinari e professionali.
L’articolo 24 introduce il libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici, quale strumento ufficiale di registrazione e tracciabilità del percorso professionale dell’operatore. Il libretto è istituito in formato digitale, in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa e di interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.
Il libretto personale informatico accompagna l’operatore per l’intera durata della carriera professionale e costituisce un elemento essenziale per la verifica dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche. Esso consente alle autorità competenti, ai datori di lavoro e agli stessi operatori di disporre di una base informativa aggiornata e verificabile.
L’adozione del formato informatico garantisce maggiore affidabilità dei dati, riduce il rischio di alterazioni o smarrimenti e facilita l’aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti ai fini della sicurezza e della qualificazione professionale.
Contenuti obbligatori del libretto
Il libretto personale informatico deve contenere una serie di informazioni obbligatorie, strutturate in modo da fornire un quadro completo e aggiornato della posizione professionale dell’operatore subacqueo o iperbarico.
Tra i contenuti essenziali rientrano i dati anagrafici e professionali dell’operatore, quali l’identità personale, l’iscrizione al registro professionale, la categoria di appartenenza e le abilitazioni possedute. Tali informazioni consentono di identificare in modo univoco l’operatore e di verificarne la legittimazione all’esercizio della professione.
La corretta e tempestiva registrazione dei dati anagrafici e professionali è fondamentale per garantire la validità del libretto come strumento ufficiale di certificazione.
Il libretto deve riportare le attività svolte dall’operatore, con particolare riferimento alle tipologie di lavori subacquei e iperbarici effettuati, alle profondità operative e alle eventuali specializzazioni conseguite. Questa sezione consente di ricostruire il percorso professionale dell’operatore e di valutare l’esperienza maturata in relazione alle mansioni svolte.
La registrazione delle attività e delle specializzazioni assume rilievo anche ai fini della verifica dell’adeguatezza tra esperienza professionale e incarichi affidati, contribuendo alla prevenzione dei rischi connessi all’impiego in attività non coerenti con il profilo dell’operatore.
Un elemento centrale del libretto personale informatico è rappresentato dalle certificazioni sanitarie e formative. In questa sezione sono registrati gli esiti delle visite mediche di idoneità, le scadenze dei controlli periodici e le attestazioni relative ai percorsi formativi e di aggiornamento professionale.
La tracciabilità delle certificazioni sanitarie consente di verificare in modo immediato il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, evitando l’impiego di operatori non idonei. Analogamente, la registrazione delle certificazioni formative garantisce che l’operatore abbia acquisito e mantenuto le competenze necessarie allo svolgimento delle attività.
Il libretto personale informatico svolge una funzione centrale ai fini della tracciabilità professionale degli operatori subacquei e iperbarici. Esso consente di monitorare nel tempo l’evoluzione delle competenze, delle condizioni di salute e dell’esperienza operativa dell’operatore, offrendo una visione integrata e aggiornata del profilo professionale.
Dal punto di vista della sicurezza, il libretto rappresenta dunque uno strumento di prevenzione, in quanto permette di individuare tempestivamente eventuali criticità legate alla formazione o all’idoneità sanitaria. Dal punto di vista amministrativo, facilita i controlli da parte delle autorità competenti e semplifica gli adempimenti a carico degli operatori e dei datori di lavoro.
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