Operazione negoziale di donazione-vendita con scopo elusivo

Pubblicato il 11 gennaio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 449 depositata il 10 gennaio 2013, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per il recupero a tassazione della plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno che il contribuente aveva pochi mesi prima donato ai propri figli; nella specie, era stato ritenuto applicabile, da parte del Fisco, l’articolo 37, comma terzo del DPR 600/73 che prevede l’imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando egli ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona.

Nel testo della decisione impugnata i giudici di merito avevano considerato che il carattere reale e non simulato dell’operazione di vendita e l’effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, fossero elementi che portavano ad escludere lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale.

Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione “non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviato di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta”. Ne discende – continuano i giudici di legittimità - che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.
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