Operazioni di cartolarizzazione, scomputo delle ritenute d’acconto solo quando cade il vincolo di destinazione

Pubblicato il 05 agosto 2010

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77/E/2010, affronta il discorso delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti che sono disciplinate nel nostro ordinamento dalla legge n.130/1999. L’operazione di cartolarizzazione di crediti avviene attraverso la realizzazione di apposite società definite “società veicolo”. Nello specifico, tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.

I crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato sia rispetto a quello della società veicolo sia di quello delle altre operazioni di cartolarizzazione. Cioè, si tratta di un patrimonio a destinazione vincolata che serve esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti oltre che per pagare i costi dell’operazione. Di conseguenza, il flusso di liquidità che scaturisce dall’incasso dei titoli è funzionale solo al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento dei costi dell’operazione.

Dunque, nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo non ha mai la disponibilità dei suddetti flussi attivi, dato che essi sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei creditori del patrimonio separato. Di conseguenza, anche gli interessi maturati sui depositi e sui conti correnti bancari restano ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato stesso anche se questi sono maturati sui conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo. Analogamente, finchè permane il vincolo di destinazione e, quindi, gli interessi e i proventi restano finalizzati alla remunerazione dei titoli emessi e non formano il reddito della società veicolo, anche lo scomputo delle ritenute subite a fronte della corresponsione degli stessi è vietato.

Lo scomputo delle ritenute può operarsi solo a partire dall’anno d’imposta in cui gli interessi – esaurita l’operazione di cartolarizzazione e soddisfatti tutti i creditori del patrimoni separato - acquistano importanza in capo alla società veicolo e concorrono a formare il relativo reddito. In altri termini, solo nel caso in cui gli interessi concorrono a formare il reddito della società, essi vanno considerati come un attivo residuo risultante dalla cartolarizzazione e, quindi, assoggettabili all’Ires ordinaria.

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