L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di IVA applicabile alle fonderie artistiche che realizzano opere d’arte contemporanea su commissione.
La risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 assume particolare rilievo operativo alla luce delle recenti modifiche normative che hanno ridotto al 5 per cento l’aliquota IVA sulle cessioni di opere d’arte. L’Amministrazione finanziaria precisa, tuttavia, che tale riduzione non si applica alle prestazioni di servizi rese dalle fonderie, le quali restano soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
L’articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ha modificato il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), introducendo nella Tabella A, Parte II-bis, il numero 1-novies).
La disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento alle cessioni di:
individuati dalla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, a condizione che non si applichi il regime speciale del margine di cui all’articolo 36 del medesimo decreto.
La norma ha ampliato l’ambito applicativo dell’aliquota ridotta, eliminando il vincolo soggettivo che in precedenza limitava il beneficio alle sole cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi.
L’istanza di interpello riguarda una fonderia artistica che opera nel settore dell’arte contemporanea e realizza opere su commissione. L’attività descritta si articola in più fasi:
Il quesito riguarda la corretta aliquota IVA da applicare alle operazioni effettuate dalla fonderia.
Secondo la fonderia istante, le operazioni effettuate dovrebbero essere considerate cessioni di opere d’arte e, pertanto, beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge n. 95/2025.
L’istante ritiene che la riduzione dell’aliquota:
Il punto centrale affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 è la qualificazione dell’operazione ai fini IVA.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, è necessario distinguere tra:
La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento riguarda esclusivamente le cessioni di oggetti d’arte e non può essere estesa alle prestazioni di servizi, anche quando tali prestazioni sono funzionali alla realizzazione materiale dell’opera.
Dall’analisi della fattispecie emerge che:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali elementi dimostrano che la fonderia non realizza un’opera propria, ma svolge un’attività per conto del committente, limitata alla produzione materiale.
L’Amministrazione, con risposta n. 4/2026, chiarisce che la qualificazione dell’opera come “oggetto d’arte”, ai sensi della normativa nazionale ed europea (Direttiva 2006/112/CE), rileva solo in relazione alla successiva cessione dell’opera.
La circostanza che l’opera:
non modifica la natura IVA dell’attività svolta dalla fonderia, che resta una prestazione di servizi di produzione su commissione.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 4/2026, conclude che:
L’Agenzia precisa che l’aliquota IVA del 5 per cento potrà essere applicata:
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