Opposizione a sanzione amministrativa e forma per presentare l'appello

Pubblicato il 03 marzo 2014 Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 2907/2014, hanno evidenziato che l'impugnazione avverso le sentenze rese in sede di opposizione a sanzione amministrativa va presentata nella forma della citazione qualora il giudizio di primo grado sia iniziato prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2011 sulla semplificazione dei riti.

In ogni caso, l'appello contro le sentenze pronunciate ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 23, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 (6 ottobre 2011), introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'articolo 156 Codice procedura civile, “alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte”.

Nei casi, invece, in cui la sentenza venga resa con giudizio semplificato avviato dopo il 6 ottobre 2011, l'appello va presentato nella forma del ricorso.
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