Opposizione alla confisca da discutere in udienza pubblica

Pubblicato il 16 giugno 2015

Con sentenza n. 109 depositata il 15 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666 comma 3, 667 comma 4 e 676 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza che dispone la confisca possa svolgersi, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

La presente questione di costituzionalità era stata rimessa alla Consulta, dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, investita di un ricorso inerente la confisca, in sede esecutiva, di un bene di interesse artistico ed archeologico (nella specie, una statua di bronzo rinvenuta nei fondali marini italiani ed illecitamente esportata ed acquisita da una società estera).

La Corte di legittimità investita della controversia, condividendo la censura sollevata dalla sicietà straniera ricorrente – acquirente della statua oggetto di confisca – circa la presunta incostituzionalità del procedimento camerale di opposizione alla confisca, aveva dunque desico di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Quest'ultima, accogliendo la censura, ha chiarito come siffatto regime "camerale" si ponga in effetti in contrasto con l'art. 6 Cedu (e conseguentemente con l'art. 117 Cost che rispetto a tale disposizione si colloca come norma integrativa "interposta"), laddove espressamente stabilisce che "ogni persona ha diritto a che la propria causa sia esaminata pubblicamente", soggiungendo altresì che l'accesso all'udienza può essere vietato al pubblico, esclusivamente quando lo esigono gli interessi dei minori, la protezione della vita privata delle parti in causa o quando, in circostanze speciali, la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi delle parti.

Oltre a tali ipotesi normativamente previste, la Corte di Giustizia – mediante la sua giurisprudenza - ne ha individuate delle altre, sempre di carattere eccezionale, come ad esempio, quelle attinenti alla natura "altamente tecnica" della controversia, per cui è possibile fare a meno dell'udienza pubblica. Ipotesi quest'ultima che tuttavia – ha rilevato la Consulta – non ricorre nel caso di specie, ove non si tratta di un contenzioso spiccatamente tecnico, essendo richiesti, prima di tutto, accertamenti di carattere fattuale, circa il collegamento tra il bene oggetto della confisca ed il reato contestato e la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura al soggetto imputato.  

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