Opposizione all'espulsione: va valutato il concreto pericolo per chi richiede lo status di rifugiato

Pubblicato il 05 maggio 2010
Benché respinta dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico la richiesta di asilo dello straniero, il Giudice di pace adito nel giudizio di opposizione all'espulsione, è comunque tenuto a pronunciarsi sul concreto pericolo dell'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese di origine. I principi umanitari e, in particolare, “il diritto di non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale”, vanno sempre rispettati.

Sulla scorta di tali principi, i giudici di Cassazione – sentenza n. 10636 depositata il 3 maggio 2010 – hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino liberiano cui il Giudice di pace di Caserta aveva rigettato l'opposizione all'espulsione sul semplice assunto che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato non aveva ammesso al richiedente tale status e che il decreto di espulsione era stato regolarmente emesso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy