Orari, sanzioni plurisettimanali

Pubblicato il 14 febbraio 2008 Il ministero del Lavoro, con la nota di interpello 2 dell’11 febbraio 2008, ha chiarito i criteri di applicazione della sanzione prevista dall’articolo 18-bis, comma 3, del decreto legislativo 66/03, in caso di violazione della durata massima dell’orario di lavoro. L’articolo 4, comma 2, del decreto 66/03, stabilisce che, in caso di adozione dell’orario multiperiodale, la durata media dell’orario non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La norma non indica, però, un limite legale massimo settimanale, ma un “limite orario massimo settimanale medio”. Il Ministero ha dunque chiarito che il periodo di riferimento è correlato al tipo di articolazione oraria scelta dal datore, che può essere a programmazione multiperiodale, ma in tal caso il periodo di riferimento sarà quello più ampio della settimana, ma non superiore ai quattro mesi o al diverso limite contrattuale osservato. L’eventuale sanzione sarà quantificata moltiplicando gli importi per il numero di lavoratori interessati e per ciascun periodo di riferimento preso in esame per il calcolo dell’orario medio settimanale. Con la nota di interpello 3/08, il ministero del Lavoro ha chiarito che, per completare la durata contrattuale dell’apprendistato, è possibile cumulare i periodi posti a cavallo tra la normativa previgente e quella disciplinante l’apprendistato professionalizzante, di cui al decreto legislativo 276/03.
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