Ordinanza di convalida annullata per difetto di notifica

Pubblicato il 23 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 41083 depositata il 22 ottobre 2012, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo indagato per tentata estorsione.

L’accusato aveva avanzato ricorso dinanzi ai giudici di legittimità lamentando la violazione dell’articolo 309 comma 8 del Codice di procedura penale per omesso avviso al difensore di fiducia. Ed infatti, all’udienza di convalida della misura cautelare l’avvocato difensore era assente non essendogli stato notificato l’avviso di fissazione di udienza; in particolare, i Carabinieri di Sinipoli, che avrebbero dovuto provvedere con la notifica all’avvocato, non avevano effettivamente ricevuto il fax del Tribunale a causa del malfunzionamento del proprio apparecchio di telefax.

Tale doglianza è stata accolta dai giudici di legittimità secondo i quali era evidente che nella fattispecie era stata violata la disposizione citata dal ricorrente “nella parte in cui assegna alla difesa tre giorni liberi tra la data di udienza per il riesame e la notifica del relativo avviso al difensore, violazione che è causa di nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza eventualmente resa dal tribunale”.
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