Ordinanze cautelari con obbligo di registro

Pubblicato il 18 settembre 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 255 del 14 settembre 2007, stabilisce che l’ordinanza giudiziale che accoglie o rigetta la domanda di provvedimento d’urgenza, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, la domanda di manutenzione o reintegrazione nel possesso va sottoposta a registrazione. Il provvedimento, dopo la riforma dei procedimenti cautelari (legge 80/05), non risponde più ad una funzione esclusivamente strumentale rispetto al processo di cognizione, ma è divenuto atto dell’autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio (articolo 37 del Dpr 131/1986). Sono esclusi dalla tassazione i provvedimenti cautelari non anticipatori, come il sequestro conservativo e quello giudiziario, in quanto privi di natura definitoria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy