Organismo italiano valutazione, Patent box con verifica valore del bene immateriale

Pubblicato il 08 dicembre 2015

Per agevolare professionisti e imprese che vogliono esercitare l'opzione per il patent box e in questo modo aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Organismo italiano di valutazione ha diffuso un documento, in bozza, utile per effettuare una prima verifica sull’esistenza stessa di un “bene immateriale”, condizione questa indispensabile per stimare l'esatto reddito figurativo degli intangibili utilizzati direttamente dall'impresa su cui applicare le percentuali di esenzione.

Test preventivo per indentificare gli intangibili

Dunque, per supportare gli operatori che si accingono ad esercitare l’opzione per il patent box entro il 31 dicembre 2015, l'Oiv ritiene necessario, in primo luogo, effettuare un test preventivo che definisca se l'impresa è effettivamente dotata di un bene intangibile e se questo rientra nell’elencazione contenuta nell’articolo 6 del decreto Mise 30 luglio 2015. L'esistenza di un bene intangibile è facilmente verificabile in caso di uso indiretto, ma non altrettanto in caso di impiego interno: il marchio dell’impresa, per esempio, non sempre costituisce un bene immateriale, è necessario che lo stesso sia anche in grado di generare benefici economici.

Stima del contributo economico dei beni immateriali

Verificata l'esistenza del bene intangibile, l'Oiv sottolinea che è poi necessario stabilire se lo stesso bene rientra tra quelli individuati dall’articolo 6 del decreto di attuazione.

Per stabilire se un bene immateriale rientra tra quelli inclusi nel patent box,l’Oiv ritiene opportuno rifarsi alle linee guida Ocse in materia di transfer price (in particolare, sul tema dei marchi commerciali e sulla distinzione tra trademark, trade name, e brand).

E', dunque, necessario verificare la capacità del bene immateriale di generare benefici economici; nel caso in cui, infatti, il bene immateriale non generasse reddito, tale bene sarebbe inutilizzabile ai fini del calcolo del Patent box.

Secondo l'Organismo, per la valorizzazione del marchio e del suo reddito, si dovrebbe escludere la componente riconducibile alla superiorità del prodotto, che potrebbe derivare anche dall’utilizzo di un altro intangibile (brevetto o know how).

Infatti l'art 6 del Dm 30 luglio 2015 prevede che i beni collegati da vincoli di complementarietà e utilizzati congiuntamente per un processo o prodotto si considerano un unico intangibile, come avviene nel caso di un brevetto complementare al marchio commerciale dello stesso prodotto. In questi casi, la stima del reddito e la successiva detassazione potrebbero effettuarsi unitariamente per i due beni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy