Origine dei dividendi esteri? Valide le indicazioni del verbale di assemblea

Pubblicato il 23 novembre 2017

A seguito di istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 144 del 22 novembre 2017, con la quale si forniscono chiarimenti in materia di documentazione probatoria che il contribuente deve utilizzare per la ricostruzione analitica degli utili di fonte estera, percepiti attraverso società intermedie non residenti, e di analoga dimostrazione della provenienza o meno degli utili da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Nello specifico, la società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile al dividendo.

Utili distribuiti secondo il verbale della partecipata estera

L'Agenzia parte dalla considerazione, già esposta nella precedente circolare n. 51/E/2010, secondo la quale ai fini dell’individuazione della quota parte di utili provenienti da “paradisi fiscali”, nell’ordinamento tributario italiano non c’è un criterio legislativo che regoli la distribuzione, l’utilizzo, la ricostituzione o la ripartizione delle riserve. Pertanto, il socio residente è tenuto a documentare, di volta in volta, la provenienza degli utili (se da Stati o territori a fiscalità privilegiata o meno) che gli sono stati distribuiti per il tramite di società intermedie non residenti.

Per il Fisco, la provenienza dell’utile percepito deve essere dimostrata dal contribuente attraverso un “adeguato supporto documentale”. Analogamente, l'individuazione del regime fiscale applicabile al dividendo de quo presuppone la ricostruzione analitica della sua provenienza.

Tale ricostruzione deve riguardare sia la formazione della provvista patrimoniale da cui il dividendo è stato attinto, sia la consumazione della stessa in occasione della distribuzione.

Perciò, secondo l'Agenzia, con riferimento al caso in esame:

Alla luce di tali considerazioni, la risoluzione n. 144/E/2017 conclude che per stabilire l’ordine di distribuzione di utili di società estere intermedie, in parte a fiscalità privilegiata e in parte no, l'Amministrazione finanziaria può tener conto delle indicazioni della assemblea della società partecipata.

Infatti, le delibere adottate dalle società intermedie non residenti, dalle quali risulta che le somme distribuite sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscono un “supporto documentale idoneo” a dimostrare che i dividendi percepiti dalla società italiana non rientrano nell’ambito applicativo del regime di imposizione integrale, disciplinato dall’articolo 89, comma 3, Tuir.

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