Oro da investimento: obbligo di comunicazione per il credito su pegno

Pubblicato il 11 febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di operazioni su oro da investimento effettuate da intermediari finanziari nell’ambito dell’attività di credito su pegno, precisando l’ambito applicativo degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.

La risposta n. 28 del 10 febbraio 2026 assume particolare rilievo per gli intermediari finanziari iscritti all’Albo ex articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e per i soggetti che trattano oro da investimento senza essere iscritti al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro (OPO).

Intermediario finanziario che concede finanziamenti nella forma del credito su pegno

L’istanza di interpello è presentata da un intermediario finanziario:

Nell’ambito dell’attività di credito su pegno, l’intermediario può accettare beni qualificabili come oro da investimento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211.

In caso di mancato riscatto del bene da parte del cliente, l’intermediario procede alla vendita all’asta dell’oro da investimento per il recupero del credito.

Il quesito riguarda la sussistenza dell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni di vendita dell’oro.

La posizione del contribuente

L’intermediario istante evidenzia di:

Tuttavia, ritiene di non essere obbligato alla comunicazione del codice rapporto 24 per le vendite di oro da investimento effettuate nell’ambito del credito su pegno.

Comunicazioni movimenti

Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti alla comunicazione periodica delle movimentazioni dei rapporti finanziari e delle informazioni rilevanti ai fini dei controlli fiscali.

Obbligo di comunicare operazioni di vendita dell’oro da investimento

Con la risposta n. 28 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente.

Secondo l’Amministrazione finanziaria:

Ne consegue l’obbligo di:

Comunicazione UIF e comunicazione all’Anagrafe Tributaria: adempimenti distinti

Un profilo centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra:

L’Agenzia chiarisce che si tratta di adempimenti autonomi e non alternativi.

La comunicazione alla UIF prevista dalla legge n. 7/2000:

dall’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605/1973.

Implicazioni operative per intermediari finanziari

La risposta n. 28/2026 dell’Agenzia delle Entrate comporta rilevanti conseguenze operative:

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