Figli di emigrati italiani, ingresso extra-quote per lavoro subordinato: individuati i Paesi ammessi

Pubblicato il 25 novembre 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 17 novembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 27, comma 1-octies, del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), individua gli Stati caratterizzati da rilevanti flussi migratori storici dall’Italia, i cui cittadini – qualora discendenti di cittadino italiano – possono accedere al territorio nazionale per lavoro subordinato al di fuori delle quote previste dall’articolo 3, comma 4, del medesimo Testo unico.

Quadro normativo

 L'art. 1-bis del decreto cittadinanza  (decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74) aggiunge all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies, il seguente comma: "1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".

Criterio utilizzato per l’individuazione degli Stati

Il Ministero ha adottato un criterio basato sulla consistenza numerica attuale delle collettività italiane residenti all’estero, secondo i dati AIRE riferiti al 31 dicembre 2024.

Sono stati individuati i Paesi extraeuropei con oltre 100.000 cittadini italiani iscritti AIRE, ovvero:

Il decreto precisa che l’obiettivo è favorire l’immigrazione di ritorno dei discendenti di tali comunità.

Limitazione iniziale della misura

Come si legge nel preambolo, la volontà del legislatore è quella di procedere con una fase iniziale limitata, in considerazione del carattere innovativo della misura introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

Per tale motivo non è stata accolta la proposta del Consiglio generale degli italiani all’estero di estendere l’elenco iniziale anche a Sudafrica, Messico, Perù, Cile.

Eventuali ampliamenti potranno essere valutati con successivi provvedimenti.

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