Con Istruzione operativa dell’8 gennaio 2026, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito al pagamento rateale in 4 rate del premio di autoliquidazione 2025–2026, comunicando il tasso di interesse annuo e i coefficienti da applicare per il calcolo degli interessi sulle rate successive alla prima.
L’INAIL recepisce quanto comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, che ha determinato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, fissandolo nella misura del 2,75%, da applicare ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del d.P.R. n. 1124/1965.
Tale tasso costituisce il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in caso di scelta del pagamento rateale del premio di autoliquidazione INAIL.
L’INAIL ricorda che:
il pagamento del premio di autoliquidazione può avvenire in un’unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali;
in caso di pagamento rateale, gli interessi si applicano esclusivamente sulla seconda, terza e quarta rata;
gli interessi sono calcolati sulla base del tasso annuo del 2,75%, determinato dal MEF;
i coefficienti indicati tengono conto del differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo se la scadenza del 16 cade di sabato o in giorno festivo nonchè della proroga estiva, che consente il pagamento delle somme con scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto, senza maggiorazioni.
L’INAIL fornisce quindi coefficienti già calcolati, da moltiplicare per l’importo delle singole rate, semplificando l’adempimento per contribuenti e intermediari.
I coefficienti da applicare sono i seguenti:
2ª rata: coefficiente 0,00670548
3ª rata: coefficiente 0,01363699
4ª rata: coefficiente 0,02056849
La prima rata non sconta interessi.
Gli interessi devono essere aggiunti all’importo della rata in sede di versamento tramite modello F24.
In sintesi, i datori di lavoro che scelgono il pagamento rateale devono:
verificare l’importo complessivo del premio di autoliquidazione 2025–2026;
suddividere l’importo in quattro rate di pari importo;
applicare i coefficienti di interesse alle rate dalla seconda alla quarta;
rispettare le scadenze di pagamento, tenendo conto dei differimenti previsti;
effettuare i versamenti tramite modello F24, secondo le modalità ordinarie.
| Rata | Scadenza ordinaria | Data utile per il pagamento | Coefficiente interessi |
|---|---|---|---|
| 1ª rata | 16 febbraio 2026 | 16 febbraio 2026 | 0 |
| 2ª rata | 16 maggio 2026 | 18 maggio 2026 | 0,00670548 |
| 3ª rata | 16 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | 0,01363699 |
| 4ª rata | 16 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | 0,02056849 |
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