Paradisi fiscali con effetti su Unico

Pubblicato il 27 maggio 2005

La disciplina sulle Controlled Foreign Companies (Cfc), per effetto delle modifiche introdotte nel Testo unico della riforma fiscale in vigore dal 1° gennaio 2004, ha un nuovo spazio nell'Unico 2005, dove il quadro FC va compilato dalle società residenti per il calcolo del reddito della controllata estera che dev'essere imputato, per trasparenza, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Per la determinazione dell'imposta il quadro da compilare è l'RM, nel quale il reddito come precedentemente calcolato viene tassato separatamente, in base all'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta dovuta sul reddito imponibile (quadro RN9) ed il reddito imponibile complessivo (rigo RN7 e rigo RN8). Le eventuali plusvalenze del 2004 dalla cessione di partecipazioni black list vanno tassate per intero, non essendo applicabile ad esse l'istituto della participation exemption. Gli eventuali utili distribuiti vengono tassati per l'intero ammontare (non per il 5%) a meno che non siano stati già assoggettati ad imposta separata.

 

L'interpello preventivo che evidenzi i motivi "commerciali" che hanno indotto la società a partecipare in misura rilevante in un'azienda localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata può evitare gli effetti negativi del regime Cfc. E' quanto si evince dalla lettura del disposto contenuto nell'articolo 167 del Tuir (come pure nell'articolo 168) che, tuttavia, esige la dimostrazione alternativa di due condizioni:

 

- l'effettiva attività, industriale o commerciale, svolta dalla controllata collegata;

 

- la mancata localizzazione dei redditi prodotti in questi Stati, al fine di minimizzare il prelievo fiscale.

 

Con riguardo ai costi derivanti da rapporti con imprese localizzate in Paesi della black list, l'articolo 110, comma 10, del Testo unico subordina la deducibilità degli oneri alla dimostrazione che le imprese estere svolgano in prevalenza un'attività commerciale effettiva o, alternativamente, che le operazioni realizzate rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta applicazione.

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