Parente proprietario? La tolleranza, anche di lunga durata, esclude l'usucapione

Pubblicato il 05 agosto 2015

In materia di acquisto del possesso per usucapione, il vincolo di parentela che intercorre tra i soggetti interessati, consente di configurare la sussistenza della "tolleranza", anche in mancanza delle ordinarie caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito, proprie degli atti di tolleranza.

Ed infatti, al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione al primo tipo di rapporti, di per sè labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16371 del 4 agosto 2015 e con la quale sono state rigettate le deduzioni di una donna contro la decisione di merito che le aveva negato la declaratoria di intervenuta usucapione della proprietà di un immobile di cui era titolare il fratello.

I giudici di legittimità hanno aderito a quanto evidenziato nella sentenza impugnata rilevando come, nella specie, nessuna prova fosse stata fornita dall'attrice circa un suo possesso uti domina, necessario ai fini dell'invocata usucapione.

Nel caso in esame, infatti, la ricorrente non aveva dimostrato di aver posseduto l'immobile, bensì solo di averlo utilizzato, condividendone, peraltro, molti locali con il fratello proprietario il quale non aveva affatto rinunciato all'esercizio dei suoi poteri domenicali sul bene, tanto da disporne anche a mezzo di testamento.

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