Part time a doppio requisito per gli sconti sui contributi

Pubblicato il 28 aprile 2006

di cassazione, con sentenza n. 168 del 10 gennaio 2006, statuisce che al datore di lavoro che in maniera sistematica ricorre a prestazioni del lavoratore con contratto part time eccedenti l’orario di lavoro pattuito, non spettano le agevolazioni contributive. Ciò vale sia per i contratti stipulati per iscritto, per i quali sono accordate agevolazioni in virtù di un minimale orario che va rispettato, sia per quelli solo verbali, poiché sono nulli e conseguentemente non vi si possono applicare agevolazioni “pensate” per rapporti in regola di norma.  

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