Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari 90 giorni in più

Pubblicato il 04 agosto 2010 La presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo del regime di participation exemption (Pex) da parte delle banche (enti creditizi che applicano Ias/Ifrs per i quali vale ai fini Ires il principio di derivazione) che nel 2009 hanno sostituito crediti con partecipazioni, nell’ambito di piani di ristrutturazione di imprese in temporanea difficoltà finanziaria, ottiene dalle Entrate, con la circolare n. 42 del 3 agosto 2010, 90 giorni in più (ex articolo 113 del Tuir).

Il provvedimento prende le mosse dal fatto che per equiparare fiscalmente le partecipazioni acquisite ai crediti convertiti o estinti ( dunque per evitare la tassazione ordinaria delle plusvalenze derivate) le banche devono presentare istanza di interpello entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui si è perfezionata l’acquisizione della partecipazione o la conversione dei crediti in partecipazioni.

Ma per il 2009 le società con esercizio coincidente con l’anno solare sono già fuori tempo massimo, infatti per la scadenza del 30 settembre 2010 la presentazione doveva avvenire entro il 1° giugno 2010.

Pertanto, l’agenzia delle Entrate ha rimediato, solo per l’esercizio 2009, dando 90 giorni in più alla scadenza del 1° giugno 2010: l’interpello potrà, dunque, essere presentato al momento della vendita della partecipazione o entro 90 giorni dal termine ordinario.

Nella circolare il tema è affrontato anche per alcuni strumenti finanziari partecipativi equiparabili alle azioni, emessi per effetto dell’acquisizione o conversione di crediti. A tal proposito è precisato che l’agevolazione è valida anche in tal caso.
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