Particolare tenuità. Archiviazione non ricorribile in Cassazione

Pubblicato il 10 ottobre 2017

Non è ricorribile per Cassazione il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Questo, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell'articolo 409 del Codice di procedura penale, ed ossia nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, del Codice di procedura penale.

Difatti, il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale e viene a mancare l'interesse ad impugnare, “non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell'indagato".

Così la Terza sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 46379 del 9 ottobre 2017.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato come attraverso questa ricostruzione del sistema normativo della particolare tenuità del fatto, le norme che non prevedono l'impugnazione del provvedimento di archiviazione o la rinuncia non ammessa da parte dell'indagato all'archiviazione, risultano conformi alla Costituzione, in quanto, “nessun effetto pregiudizievole (quale potrebbe essere l'iscrizione nel casellario) risulta dall'archiviazione”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocati, primo sì alla riforma dell’ordinamento forense

08/05/2026

Enpacl: slitta il versamento del contributo soggettivo

08/05/2026

Contributi agricoli INAIL 2026: prima scadenza il 16 settembre con nuove aliquote

08/05/2026

Consulta, più spazio agli interventi e nuove regole processuali

08/05/2026

Inps, bonus per autonomi colpiti dal maltempo: regole e domanda

08/05/2026

Fondo credito ai giovani 2026, domande al via sulla piattaforma MyConsap

08/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy